
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “DestinAzione Forlì”
COSTITUZIONE – SEDE – DURATA – SCOPI
Art. 1 Costituzione e sede.
È costituita l’Associazione politica denominata “DestinAzione Forlì” senza fini di lucro, con sede in Forlì (FC) – Via Ravegnana n.15; essa è retta dal presente Statuto e dalle norme di legge in materia.
Art. 2 Scopo Sociale .
L’Associazione nasce con lo scopo di promuovere la partecipazione dei cittadini alla gestione attiva della città e della cosa pubblica, anche attraverso la formazione di una lista civica impegnata nelle consultazioni elettorali.
La lista civica “DestinAzione Forlì” vuole dare spazio ai cittadini, alle loro competenze, ai loro progetti e alle loro idee ed ha come fine la tutela, la difesa e la promozione dei diritti degli esseri viventi, sulla base dei principi che ne definiscono l’etica, ispirandosi nella propria azione ai principi della costituzione italiana.
La lista civica“DestinAzione Forlì” considera un valore importante l’impegno politico come progetto e come pratica di miglioramento della società e si propone di favorire la partecipazione democratica dei cittadini alle decisioni politiche, mediante l’adozione di strumenti di confronto e di concertazione.
Considera che solo una lista civica, sganciata da ideologie ed interessi economici e partitici, può rappresentare efficacemente tale esigenza in alternativa all’attuale sistema partitico.
La lista civica “DestinAzione Forlì” vuole rispondere alle reali esigenze della gente, consentendo ai cittadini una partecipazione attiva, non sottoposta ai filtri delle oligarchie politiche, spesso assoggettate ai poteri forti di pochi.
La lista civica “DestinAzione Forlì” considera la tutela dell’ambiente al primo posto tra le scelte politiche ed economiche della società.
Vuole puntare alla realizzazione di un futuro sostenibile fondato sulla rinascita delle comunità locali e sulla valorizzazione dei patrimoni ambientali, territoriali e culturali propri di ciascun luogo, con l’obiettivo di avere meno rifiuti, di consumare meno energia, di avere meno auto che circolano e di consumare meno il territorio.
La lista civica “DestinAzione Forlì” si propone di ottenere un ambiente più salubre e vivibile anche al fine di una maggiore tutela della salute dei cittadini contro l’insorgenza di malattie correlate all’inquinamento.
Art. 3 Durata.
L’associazione ha durata illimitata; essa potrà essere sciolta in qualsiasi momento nei modi previsti dal presente Statuto.
Art. 4 Simbolo.
L’associazione ha come proprio simbolo il logotipo “DestinAzione Forlì”, che rappresenta la lista civica e deve essere usato in ogni atto ufficiale nonché come contrassegno elettorale. Il simbolo del progetto politico è il seguente: cerchio con sfondo bianco e blu, suddiviso obliquamente dal basso a sinistra verso l’alto a destra, recante le scritte “lista civica DestinAzione” in blu su sfondo bianco e la scritta “Forlì”, in bianco su sfondo blu; il tutto inscritto in una circonferenza di colore blu.
Art. 5 Adesioni.
II numero dei soci è illimitato. Possono aderire tutti i cittadini/e che abbiano compiuto i 18 anni che si riconoscono negli scopi di cui all’art. 2. La domanda di iscrizione è libera. La qualità di socio presuppone la conoscenza e l’accettazione dello Statuto e il versamento di una quota annuale finalizzata all’autofinanziamento. Sull’ammissione a Socio il Consiglio direttivo delibera con la maggioranza di almeno due terzi dei componenti. Potranno aderire coloro che non abbiano carichi pendenti con la giustizia sul certificato penale, nonché coloro che non siano interdetti dai pubblici uffici e non siano in conflitto di interessi verso la pubblica amministrazione.
La qualifica di socio attribuisce il diritto alla partecipazione a tutte le attività della lista civica ivi comprese le iniziative inerenti le cariche interne e la scelta dei candidati alle elezioni amministrative.
Art. 6 Soci. Diritti e doveri.
Il Socio dovrà:
- versare la quota di adesione fissata dall’assemblea su proposta del Consiglio Direttivo;
- sottostare ai vari impegni derivanti dal rapporto sociale;
- osservare lo statuto, i regolamenti interni, le delibere prese dall’Assemblea e dal Consiglio direttivo.
II Socio neo iscritto può partecipare all’Assemblea dei soci, ma acquisisce il diritto di voto solo dopo 60(sessanta) giorni dalla data di iscrizione.
I soci impegnati in cariche retribuite in seno all’Amministrazione Comunale (sindaco, assessori, consiglieri) sono tenuti a versare all’Associazione, qualora ve ne sia necessità, il 10 (dieci) per cento delle loro entrate nette derivanti da dette cariche.
Il Socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota sociale.
In tutti gli organi dell’Associazione è garantita ai Soci la pari opportunità di candidatura tra i due sessi.
Ciascun Socio ha diritto ad un voto e nell’Assemblea dei soci può farsi rappresentare da un altro Socio mediante delega scritta e potrà rappresentare, a sua volta, non più di un socio.
La qualità di socio non è cedibile, né trasmissibile.
La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione e per morte.
Il socio può, in qualsiasi momento, recedere dall’Associazione.
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al presidente e ha effetto con la presa d’atto del Consiglio Direttivo.
L’esclusione di un socio può avvenire esclusivamente per gravi motivi e qualora il socio:
- non ottemperi alle disposizioni del presente statuto ed eventuali regolamenti, oppure alle deliberazioni prese dagli organi sociali competenti;
- danneggi, in qualunque modo, materialmente o moralmente l’associazione;
- svolga attività in contrasto o concorrenti con quella dell’associazione;
Il mancato rinnovo dell’adesione annuale e/o per morosità nel pagamento della quota sociale annuale, comporta la perdita della qualifica di socio.
I soci, che abbiano comunicato il recesso, che siano stati esclusi, o che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione, non possono in nessun caso richiedere la restituzione delle quote associative e/o degli eventuali contributi versati.
ORGANI SOCIALI
Art. 7 Struttura e organi sociali.
Gli organi sociali sono:
l’Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Vicepresidente
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- i Gruppi di lavoro;
- il Collegio dei Revisori;
- il Collegio dei Probiviri.
Art. 8 Assemblea dei soci.
L’Assemblea rappresenta la totalità dei soci e ad essa possono partecipare tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali ed è l’organo sovrano dell’associazione. Essa deve essere convocata almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio consuntivo e per il rinnovo delle cariche sociali scadute. Essa può essere convocata in qualsiasi momento in via straordinaria:
- dal Consiglio direttivo
- su richiesta di un numero di soci pari ad 1/5 del totale.
L’Assemblea può essere inoltre convocata dal Presidente ogni qual volta se ne ravvisi la necessità.
L’Assemblea dei soci deve essere convocata mediante affissione di apposito avviso presso la bacheca della sede dell’associazione, almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione.
Può essere inoltre convocata mediante avviso scritto, fax, sms ed e-mail da recapitare a tutti i soci.
L’avviso di convocazione deve riportare giorno e ora di prima e seconda convocazione, il luogo di riunione e l’ordine del giorno della stessa.
Qualora la convocazione dell’assemblea sia richiesta dai soci, la richiesta stessa dovrà contenere l’indicazione dell’ordine del giorno. L’assemblea dovrà essere convocata senza indugio e non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione della richiesta.
L’Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. L’Assemblea ordinaria in seconda convocazione delibera validamente qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
L’Assemblea riunita in sede straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i due terzi dei Soci aventi diritto ed in seconda convocazione delibera validamente qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.
E’ ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente solo ad un altro Socio; è vietato il cumulo delle deleghe e non sono ammessi voti per corrispondenza.
Le deliberazioni prese a maggioranza sono vincolanti anche per la minoranza, salvo il diritto di recesso dei singoli Soci.
L’Assemblea vota formalmente per alzata di mano ; per argomenti di particolare importanza su richiesta della maggioranza dei soci presenti la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto. La modalità dello scrutinio segreto verrà in ogni caso adottata qualora la delibera riguardi l’elezione di organi sociali o comunque una persona.
Compiti dell’Assemblea dei soci sono:
- eleggere il membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori;
- nominare i Gruppi di lavoro;
- costruire e proporre il dibattito politico e culturale utile al confronto interno della Lista Civica ed alla crescita del progetto politico;
- definire le strategie e le scelte elettorali;
- approvare le liste elettorali;
- deliberare sulle quote sociali degli aderenti e sull’utilizzo di eventuali rimborsi elettorali o di altre entrate a qualsiasi titolo;
- esprimere pareri, orientamenti e criteri per la partecipazione di rappresentanti istituzionali della Lista Civica a Commissioni e/o ad Enti partecipati;
- approvare i bilanci preventivi e consuntivi, gli indirizzi e le direttive generali dell’associazione;
- approvare il numero, la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo;
- deliberare, con voto favorevole dei due terzi dei presenti, sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento di “DestinAzione Forlì”. In quest’ultimo caso determinare la destinazione del patrimonio sociale residuo.
- decidere sull’esclusione dei soci nonché su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione non esplicitamente attribuiti alla competenza di altri organi.
Nelle votazioni di approvazione del bilancio i componenti del Consiglio Direttivo e il tesoriere dovranno obbligatoriamente astenersi.
Art. 9 Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo viene eletto con voto segreto dall’Assemblea, è composto da un minimo di tre a un massimo di nove persone, comunque in numero dispari, scelte tra i soci. Dura in carica 1 (uno) esercizio sociale e i suoi componenti possono essere rieletti. In caso di dimissioni o altro impedimento di uno o più dei suoi componenti, subentrano i primi tra i non eletti.
Qualora le dimissioni o altri impedimenti facciano mancare contemporaneamente più della metà dei membri del Consiglio Direttivo esso automaticamente decade e l’Assemblea deve essere convocata per l’elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo delibera su tutte le questioni inerenti all’attività della Lista Civica, nonché sull’ordinaria amministrazione, nel rispetto delle linee generali deliberate dall’Assemblea.
I compiti dei Consiglio Direttivo sono:
- Nominare il Presidente;
- Nominare il Vicepresidente;
- Nominare il Segretario;
- Nominare il Tesoriere;
- Programmare l’attività del gruppo e coordinare le attività degli altri organi;
- Deliberare sull’ammissione dei nuovi soci.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice ed è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri; nell’eventualità siano presenti componenti in numero pari e dalla votazione non emerga una maggioranza , ai fini della decisione si considera preponderante il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo:
- cura l’esecuzione di tutti gli atti deliberati dall’Assemblea;
- redige e propone all’Assemblea gli eventuali regolamenti esecutivi relativi all’applicazione del presente statuto;
- sviluppa le attività sociali secondo le deliberazioni dell’Assemblea dei soci;
- redige i bilanci preventivi e consuntivi e le relative relazioni annuali;
- gestisce e amministra l’Associazione nei limiti consentiti dai bilanci preventivi approvati dall’Assemblea dei soci;
- propone annualmente all’approvazione dell’Assemblea la quota di adesione dei soci all’Associazione;
- nomina eventuali commissioni o conferenze di studio e/o approfondimento e/o indirizzo;
- qualora ricorrano i presupposti per l’esclusione di un socio provvede per iscritto al suo deferimento al Collegio dei Probiviri;
- Provvede ad assumere le decisioni conseguenti, entro un periodo di 30 (trenta) giorni dal ricevimento per iscritto della valutazione dei Collegio dei Probiviri;
- Propone all’Assemblea dei soci eventuali modifiche allo statuto;
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all’anno.
Esso è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario, oppure su domanda motivata di almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
Il Consiglio Direttivo deve essere convocato mediante affissione di apposito avviso presso la bacheca della sede dell’associazione, almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione.
Può essere inoltre convocato mediante avviso scritto, fax ed e-mail da recapitare a tutti i Soci.
Qualora si renda necessaria è prevista la possibilità di una convocazione di urgenza da effettuarsi esclusivamente mediante avviso scritto a mezzo fax, o e-mail, o telegramma recapitato almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione.
In assenza di convocazione, l’organo delibererà regolarmente con la presenza di tutti i membri.
Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo ed il Segretario sono tenuti a mantenere la massima riservatezza sulle decisioni assunte. Soltanto il Consiglio Direttivo, con specifica delibera, ha facoltà di rendere note quelle delibere per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità. Decade dalla carica il consigliere che senza giustificato motivo no partecipi per almeno 3 volte consecutive alle riunioni regolarmente convocate del Consiglio Direttivo.
Art. 10 Il Presidente.
Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell’associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Dura in carica 1 (uno) esercizio sociale. Convoca e presiede l’Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo. In caso di assenza od impedimento del Presidente, ne esercita le funzioni il Vice Presidente.
Art. 11 Il Segretario.
Il Segretario viene nominato dal Consiglio Direttivo e può essere scelto anche al di fuori della compagine sociale. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo col compito di redigerne ì verbali. È tenuto al vincolo della segretezza imposto dal Consiglio stesso.
Art. 12 Il Tesoriere.
Il Tesoriere viene nominato dal Consiglio Direttivo e può essere scelto anche al di fuori della compagine sociale. Tiene la cassa e l’elenco dei sottoscrittori; dietro mandato del Consiglio Direttivo riceve gli incassi ed effettua i pagamenti; redige le bozze del rendiconto, preventivo e consuntivo.
Art. 13 I Gruppi di lavoro.
l gruppi di lavoro sono organizzati all’interno dell’Assemblea dei soci e rispondono della loro attività al Consiglio Direttivo. Sono costituiti da numero variabile di persone scelte tra gli aderenti alla Lista Civica, garantendo la rappresentanza di genere, delle varie fasce sociali e della realtà territoriale. Ai gruppi di lavoro possono essere invitati a partecipare anche cittadini ed esperti esterni alla compagine sociale . I compiti dei gruppi di lavoro sono:
- Analizzare problematiche inerenti la vita sociale di Forlì.
- Raccogliere idee e proposte in ordine all’elaborazione di programmi d’intervento.
- Predisporre “Agende” per la definizione degli impegni assunti e per la verifica dei risultati.
- Istituire ed organizzare incontri tematici.
- Stabilire le relazioni e promuovere il confronto con le realtà territoriali e intercomunali.
Art. 14 Il collegio dei revisori.
Il Collegio dei revisori è costituito da tre membri, scelti anche al di fuori della compagine sociale, che vengono eletti dall’Assemblea ; non possono far parte del Collegio dei revisori i componenti del Consiglio Direttivo; il collegio dura in carica 3(tre) esercizi sociali; verifica trimestralmente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo. I componenti il Collegio possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.
Art. 15 Collegio dei Probiviri.
L’Assemblea può nominare un Collegio dei Probiviri composto da tre membri effettivi e due supplenti, che possono essere scelti anche al di fuori della compagine sociale; il membro più votato assume la carica di Presidente del Collegio stesso. Il Collegio dei Probiviri dura in carica 3 (tre) esercizi sociali. Ha il compito dell’esame delle controversie sulla interpretazione dello Statuto e degli eventuali Regolamenti e può anche intervenire quale amichevole compositore di vertenze fra i Soci nonche nelle controversie tra un socio e gli organi dell’Associazione . Esso può inviare messaggi all’assemblea e al Consiglio direttivo. Può essere investito dall’Assemblea o dal Consiglio Direttivo dì determinate singole questioni sulle quali emette parere non vincolante. Ad ogni intervento del Collegio deve fare seguito una formale relazione scritta, firmata dai tre componenti e conservata unitamente ai documenti ufficiali dell’Associazione. Ogni decisione del Collegio è definitiva ed inappellabile se non è diversamente disposto. Deve rispondere per iscritto, entro un periodo di 30 giorni, al Consiglio Direttivo, in merito al deferimento dei soci, in base ai criteri stabiliti .
FINANZE E PATRIMONIO
Art. 16 Patrimonio sociale.
Il patrimonio sociale dell’Associazione può essere costituito da:
1. iniziale contributo di ogni singolo socio e da quelli che verranno versati dai nuovi soci;
2. convenzioni, donazioni, erogazioni liberali e lasciti di terzi o soci, contribuzioni volontarie ed elargizioni straordinarie;
3. rendite del proprio patrimonio;
4. incassi provenienti da vendite di libri, gadget e organizzazione di eventi e da qualunque altra fonte lecita.
Il residuo attivo risultante dal bilancio consuntivo dovrà essere utilizzato esclusivamente per le attività e gli scopi istituzionali dell’associazione.
Art. 17 Diritti del Socio al patrimonio sociale.
Le somme versate per la quota sociale non sono rimborsabili in nessun caso. Il patrimonio sociale non può essere ripartito fra i soci né durante la vita dell’associazione, né all’atto dello scioglimento della stessa.
Art. 18 Esercizi sociali.
L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
L’Amministrazione e la tenuta della contabilità dell’associazione è affidata al Tesoriere secondo le direttive del Presidente del Consiglio Direttivo, il Consiglio direttivo, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, deve sottoporre all’Assemblea dei soci il bilancio consuntivo.
Art. 19 Modifiche statutarie.
Il presente Statuto potrà essere modificato o integrato in qualsiasi momento, purché le varianti, le aggiunte o le modifiche siano sottoposte ed approvate dall’Assemblea straordinaria dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi dei Soci, in prima convocazione, e a maggioranza semplice in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.
Art. 20 Scioglimento e liquidazione.
Lo scioglimento dell’Associazione dovrà essere deliberato con il consenso di almeno i 3/4 di tutti i soci iscritti. In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. L’Assemblea delibera, con la maggioranza prevista, sulla destinazione del patrimonio residuo, che, dedotte le passività, verrà devoluto ad altre associazioni o enti con finalità analoghe o ai fini di utilità sociale ovvero di beneficenza.
Art. 21 Regolamento interno.
Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con uno o più regolamenti interni da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
Art. 22 Disposizioni finali.
Per tutto ciò che non è espressamente contemplato nel presente statuto si fa rinvio alle disposizioni di legge in materia dì associazioni che non perseguono fini di lucro, ai principi generali della Costituzione della Repubblica ed in genere dell’ordinamento giuridico italiano.





































